Attività

Clausole valutative: L.R. 13 ottobre 2004, n. 23 - Piemonte

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione

Art. 17 Clausola valutativa
1 . La giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.
2 . Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della commissione di cui all'art. 9 e dell'osservatorio di cui all'art. 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.
3 . Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'art. 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla, base dell'esemplificazione di cui all'art. 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione, del fondo di garanzia di cui all'art. 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.
4 . La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonché in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli, strumenti di incentivazione previsti dalla legge.