Attività

Clausole valutative: L.R. 31 maggio 2004, n. 29 - Toscana

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Art. 9 Clausola valutativa
1 . Entro due anni dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della stessa.
2 . Nel termine di cui al comma 1, la giunta regionale è tenuta a effettuare una comunicazione alla commissione consiliare competente, che indichi:
a) il numero delle rinunce di affidamento di cui all'art. 2, comma 4, registrate nel periodo di vigenza della legge;
b) il numero dei nuovi crematori realizzati nel periodo di vigenza della legge.
3 . La commissione consiliare competente adotta le misure opportune di informazione sulla comunicazione di cui al comma 2 nel caso di risultati particolarmente significativi.