Attività

Clausole valutative: L.R. 31 maggio 2004, n. 13 - Piemonte

Regolamentazione delle discipline bio naturali

Art. 8 Clausola valutativa
1 . Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, e con successiva periodicità
annuale, la giunta regionale esegue un monitoraggio sullo stato di attuazione delle
disposizioni legislative.
2 . Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale presenta
al consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in
merito all'istituzione della commissione di cui all'art. 3 ed alle relative modalità
organizzative, operative e funzionali.
3 . Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del monitoraggio di cui al
comma 1, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale
presenta annualmente al consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i
seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel
registro regionale di cui all'art. 5, suddivisi per specialità;
b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione delle
cause di esclusione;
c) numero, tipologia, entità e motivazione delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell'art. 6 e quantificazione
complessiva degli introiti derivati;
d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali promossi
ed adottati, con particolare riferimento alle campagne informative
realizzate ed ai costi correlati;
e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso
l'utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione
conseguenti all'applicazione della legge.


E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.