AttivitÃ
Clausole valutative: L.R. 24 maggio 2004, n. 11 - Emilia-Romagna
Sviluppo della società dell'informazione
Art. 24 - Clausola valutativa:
- Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
- in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
- quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;
- in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;
- quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;
- in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'art. 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;
- quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.
- La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
- Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.

