Attività

Clausole valutative: L.R. 23 febbraio 2004, n. 3 - Piemonte

Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

Art. 8 Clausola valutativa
1. Annualmente, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale trasmette al consiglio una relazione contenente:
a) il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;
b) il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della presente legge con descrizione delle forme prescelte;
c) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;
d) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate;
e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente sia in collaborazione con le province e quello delle adesioni a tali corsi.
2 . Le relazioni successive alla prima contengono altresì informazioni relative agli eventuali contenziosi derivati dalla applicazione dell'art. 2, comma 6.