Attività

Clausole valutative: L.R. 23 giugno 2003, n. 30 - Toscana

Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana. Ecologia

Art. 30 - Monitoraggio e valutazione:

Entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 1;
b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 23 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alle sospensioni e alle revoche dell'autorizzazione disposte ai sensi dell'art. 25;
d) i dati dell'archivio regionale, delle aziende agrituristiche di cui all'art. 28, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'art. 26.

In seguito all'approvazione di questa clausola valutativa sono state elaborate alcune Note informative.