Attività

Clausole valutative: L. R. 7 aprile 2000, n. 38 - Piemonte - MODIFICATA da l.r. 22 dicembre 2015, n. 26

Interventi regionali a sostegno delle attività musicali

Art. 7 bis.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a) all'assegnazione dei contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili;
b) all'assegnazione dei contributi per lo svolgimento dell'attività musicale popolare e mediante la realizzazione di spettacoli e concerti bandistici, corali, folcloristici o di altre manifestazioni aventi la stessa natura;
c) ad eventuali criticità incontrate nella promozione di iniziative a favore dell'attività musicale popolare;
d) ai risultati ottenuti a seguito dell'attività promossa.
3. La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi sostenuti dalla Regione nel periodo preso in esame.